Responsabilità medica: medico responsabile anche se l’ecografia non rileva malformazioni
Nell’adempimento della prestazione professionale il medico ecografista è tenuto a osservare la diligenza del debitore qualificato ex art. 1176, comma 2 c.c.
Pertanto, anche se l’ecografia non ha evidenziato malformazioni, il sanitario è comunque responsabile per aver omesso di informare il paziente della possibilità di ricorrere a “un centro di più elevato livello di specializzazione”.
Cass. civ. Sez. III – n. 30727/2019
Scarica il documento
Infiltrazioni d’acqua piovana in condominio