LE RETI ASSOCIATIVE NEL CODICE DEL TERZO SETTORE

Avv. Pierluigi Maienza

terzo settore, reti associative, costituzione, statuto, funzioni

 

Le modalità di costituzione, lo statuto e le funzioni di quel particolare Ente del Terzo Settore, quali sono le Reti Associative.

A) Costituzione e funzioni. L’art. 41 del CTS disciplina quel particolare Ente del Terzo Settore che sono le Reti Associative con una serie di disposizioni che, da un lato, recepiscono quanto maturato fino ad oggi nella prassi relativa alle c.d. organizzazioni di secondo livello e, dall’altra, introducono profili normativi innovativi.

La norma citata prevede che le Reti siano costituite nella forma di associazione, riconosciuta o meno e che soddisfino un parametro dimensionale che si atteggia diversamente nell’ipotesi in cui la Rete Associativa stessa possa qualificarsi come nazionale. Quale requisito di costituzione, infatti, è richiamata dalla norma l’adesione alla Rete, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, di un numero non inferiore a 100 enti del Terzo Settore o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo Settore, le cui sedi legali od operative siano presenti in almeno 5 Regioni o Province autonome e svolgano, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore della pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli Enti del Terzo Settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne e accrescerne rappresentatività presso i soggetti istituzionali. Questi Enti possono qualificarsi come Reti Associative Nazionali qualora siano in possesso dell’ulteriore requisito dell’adesione, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, di un numero non inferiore a 500 Enti del Terzo Settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo Settore, le cui sedi legali od operative siano presenti in almeno 10 Regioni o Province autonome. Sono equiparate alle Reti Associative Nazionali anche le Associazioni del Terzo Settore formate da un numero non inferiore a 100.000 persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 Regioni o Province autonome.

Le Reti Associative Nazionali inoltre svolgono le ulteriori attività di a) monitoraggio dell’attività degli enti ad esse associati, eventualmente anche con riguardo all’impatto sociale, di cui viene dato conto nella relazione annuale al Consiglio Nazionale del Terzo Settore; b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, nella forma dell’autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.

In ragione della sussistenza del duplice requisito quantitativo (numero di enti aderenti e corrispondente estensione territoriale) e qualitativo (il ruolo di coordinamento, tutela, rappresentanza nonché promozione e supporto degli associati), la legge prevede la possibilità di promuovere partenariati e protocolli di intesa con le Pubbliche Amministrazioni (particolarmente significativo, in quest’ottica è la previsione dell’affidamento diretto nello svolgimento dei servizi di trasporto sanitario di emergenza e di urgenza ex art. 57 CTS), e soggetti privati.

B) Atto costitutivo e statuto. I profili normativi riguardanti l’ordinamento interno, la struttura di governo, la composizione e il funzionamento degli organi sociali delle Reti associative sono soggetti, come principio generale e al pari di ogni altro ETS, all’osservanza dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali, con l’unica deroga concernente le modalità di diritto di voto degli associati in assemblea e le modalità ed i limiti delle deleghe di voto, che possono essere stabilite in anche in deroga a quanto stabilito dall’art. 24, rispettivamente ai commi 2 e 3 del Codice del terzo Settore.

E’ stato osservato come quest’ultima eccezione presenti una certa ambiguità in sede applicativa in quanto, nella fase di predisposizione degli statuti, l’ambito operativo di tale disposizione non può spingersi a contraddire in ogni caso i principi generali contenuti nel comma 7 dell’art. 41, dovendosi, qualora si ritenga di ricorrere a tale deroga, ricercare un punto di equilibrio necessario con i diritti particolari garantiti dai principi generali sopra ricordati.

Da un punto di vista più operativo, per agevolare le assemblee delle Reti associative, il comma 4 prevede la possibilità che l’atto costitutivo o lo statuto possano disporre in merito all’utilizzo di mezzi di telecomunicazione oppure del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

In relazione a tale norma è necessario, in sede di redazione dello statuto, prevedere un articolo dedicato alla disciplina della telecomunicazione e delle sue caratteristiche, nonché le procedure ed i criteri atti ad assicurare la verifica dell’identità del partecipante così come la sua effettiva possibilità di seguire l’andamento assembleare e di esprimere il proprio voto.

Un’ulteriore ed importante eccezione, di cui tener in dovuta considerazione al momento della redazione dello statuto, è prevista dal comma 10 dell’art.41 che legittima l’individuazione delle competenze assembleari stabilite nell’art. 25, comma 1 disponendo che le Reti associative possano disciplinarle anche in deroga a quanto ivi previsto.

Anche questa disposizione lascia aperti numerosi dubbi giacché ci si chiede se nelle Reti sia dunque possibile prescindere dal voto assembleare anche per materie “delicate” nelle quali si esprime l’effettività della partecipazione del singolo associato alla Rete (può farsi l’esempio per la nomina dei consiglieri o per la modifica dello statuto).

In merito all’iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), il comma 5 dell’art. 41 richiede quale elemento essenziale per l’iscrizione della Rete associativa che i rappresentanti legali ed amministratori non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici mentre la costituzione e l’operatività da almeno un anno, ed ovviamente l’iscrizione al Registro, divengono condizioni necessarie per accedere alle risorse del Fondo previsto dall’art. 72 del Codice (infra). È stato osservato come la disposizione crei una ingiustificata disparità in quanto destina tali risorse, direttamente o indirettamente, solo alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale ed alle fondazioni del Terzo settore e non alle altre tipologie di ETS.

C) Le nuove funzioni delle Reti. Il Codice delinea un nuovo ruolo delle Reti associative che viene “istituzionalizzato” e “riconosciuto” all’interno delle disposizioni di legge. In linea generale, le Reti associative possono promuovere partenariati e protocolli di intesa con le Pubbliche amministrazioni e con soggetti privati (art. 41, comma 4) mentre alle sole Reti associative nazionali (cfr. art. 41, comma 4) è concesso di svolgere specifici compiti: a) il monitoraggio dell’attività degli enti ad esse associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore; b) la promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati. Una funzione specifica, che svela il disegno unificatore dei singoli associati nella figura soggettiva della Rete, consiste nella predisposizione di atti costitutivi o statuti per i loro associati (art. 47, comma 5), redatti in conformità a modelli standard tipizzati, predisposti da Reti associative ed approvati con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per i loro associati (art.47,comma 5). In questi casi i tempi per l’iscrizione al RUNTS, sempre verificata la regolarità formale della documentazione, sono dimezzati (30 gg. e non 60 gg).

Un profilo rilevante connesso all’affermazione del ruolo delle Reti quale soggetto chiave nel contesto degli ETS è previsto dall’art. 59, che dispone la nascita di un nuovo organismo con specifiche funzioni, il Consiglio nazionale del Terzo settore ed al quale il successivo art. 60 assegna importanti attribuzioni, anche attraverso il diretto intervento delle Reti (cfr. lett. e dell’art. 60). La composizione del citato organismo contempla, infatti, la presenza, tra i suoi componenti, di ben quindici rappresentanti delle Reti associative, di cui otto delle Reti associative nazionali, che siano espressione delle diverse tipologie organizzative del Terzo settore.

Anche sotto il profilo dei controlli è possibile cogliere profili normativi di estrema novità: l’ art. 92 (attività di monitoraggio, vigilanza e controllo) del Codice, con il fine di garantire l’uniforme applicazione della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare applicabile agli enti del Terzo settore e l’esercizio dei relativi controlli, prevede che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali consenta l’autocontrollo degli Enti del Terzo settore “autorizzandone l’esercizio da parte delle reti associative nazionali iscritte nell’apposita sezione del registro unico nazionale (…)”.

Il successivo art. 93 del Codice dispone in materia di controllo assegnando, ancora una volta, un ruolo di primo piano alle Reti associative di cui all’art. 41, comma 2, iscritte nell’apposita sezione del RUNTS e che siano appositamente autorizzati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, disponendo che detti soggetti, infatti, possano svolgere attività di controllo ai sensi del comma 1, lett. a), b) e c) del medesimo articolo, nei confronti dei rispettivi aderenti

Tali controlli, plasmati sulle disposizioni previste per le cooperative, sono finalizzati ad accertare: a) la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore; b) il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale; c) l’adempimento degli obblighi derivanti dall’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore.

Viene, tuttavia, richiesto alle Reti associative che vogliano svolgere tale ultimo compito di essere in possesso dei requisiti tecnici e professionali stabiliti con il Decreto di cui all’art. 96 del Codice, affinché sia garantito un efficace espletamento delle attività di controllo.

Osservazioni conclusive

L’analisi svolta rende evidente il nuovo ruolo che il legislatore delegato ha voluto assegnare alle Reti associative.

La Legge delega n. 106/2016 demandava al legislatore l’obbiettivo della valorizzazione delle Reti Associative attraverso l’assegnazione di compiti apprezzabili sotto differenti profili (organizzativi, di promozione di controllo ed autocontrollo) ed il D.Lgs. n. 117/2017 ha risposto a tale richiesta assegnando specifiche competenze a tale soggetto, descrivendone un ruolo non solo finalizzato al versante “interno” nei confronti dei propri aderenti, mediante servizi di assistenza e promozione, ma anche su quello “esterno” quale soggetto legittimato all’interlocuzione – sovente prioritaria – con le Pubbliche Amministrazioni.

Le nuove disposizioni di legge esprimono l’esigenza – da anni è ormai sentita – di maggiore rappresentatività del grande mondo degli enti del Terzo settore nel contesto della programmazione politica e della confronto tra Stato e Terzo Settore al fine di migliorare e garantire le capacità di individuazione dei problemi e di elaborazione di soluzioni anche sui tavoli legislativi, chje costituisce l’essenza del fenomeno del Terzo Settore.